Crediti ECM: 10 cose da sapere prima che finisca il triennio 

Come in molti altri ambiti, la formazione nel mondo sanitario è fondamentale: il professionista, infatti, è tenuto ad aggiornarsi nel modo più completo possibile, al fine di svolgere al meglio il proprio mestiere.  

A dicembre 2022 terminerà il triennio formativo iniziato nel 2020: entro questo termine, i professionisti sanitari tutti sono chiamati ad acquisire dei crediti ECM che testimonino il loro corretto aggiornamento.  

Questo triennio, però, ha subito alcune modifiche – anche a causa della recente pandemia da Covid-19 – che potrebbero istillare alcuni dubbi. Per questo, la redazione ha stilato alcuni punti importanti che un professionista sanitario dovrebbe conoscere in vista della fine dell’anno. 

1. Cosa sono i crediti ECM? 

I crediti ECM sono indicatori che attestano il livello di aggiornamento che un professionista sanitario effettua negli anni. Ogni triennio è obbligatorio accumulare 150 crediti ECM. Il triennio in corso è iniziato nel 2020 e terminerà a dicembre 2022.  

2. Chi deve ottenere i crediti ECM? 

L’obbligo ECM riguarda i soggetti che appartengono alle professioni sanitarie tutte. I laureandi iniziano l’obbligo formativo dal primo gennaio successivo al conseguimento della laurea. 

3. C’è un limite di crediti ECM annuali? 

A differenza di quello che succedeva anni fa, oggi non ci sono più limiti: si possono ricavare quanti crediti ECM vuoi ogni anno, utilizzando qualsiasi modalità e frequenza. 

4. Come registrare e controllare i propri crediti ECM? 

Tutti i crediti ECM acquisiti da ogni professionista sanitario attraverso corsi accreditati a livello nazionale vengono comunicati all’Agenas (Agenzia Nazionale Sanitaria) dal Provider accreditante. Questa comunicazione avviene entro 90 giorni dal termine di validità del corso e non nel momento stesso in cui viene rilasciato l’attestato ECM (che rappresenta un documento legale con data certa). Sarà poi Agenas a comunicarli a Co.Ge.A.P.S. 

Ogni professionista può monitorare la propria situazione formativa registrandosi a myECM sul sito Age.na.s. cliccando qui o sul sito Co.Ge.A.P.S. cliccando qui 

5. Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus covid? 

La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l’art.1 comma 1) l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che parla appunto dell’approvazione dell’estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell’emergenza Covid il bonus ECM.  
Secondo l’art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza post COVID-19. Quindi se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti. 

6. Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo porta a delle sanzioni? 

A livello legislativo l’obbligo ECM è codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente: “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”. 

7. Se ci sono problemi aziendali per i quali la formazione non è stata ottemperata, vi sono conseguenze per l’operatore sanitario? 

L’articolo 51 comma 4 del CCNL afferma che se il medico per problemi di natura organizzativa aziendale non può rispettare la richiesta contrattuale di totalizzare i crediti formativi previsti nel triennio, non subisce la penalizzazione negli sviluppi di carriera e questa mancanza non è considerata per la valutazione periodica riguardo il mancato raggiungimento dell’obiettivo ciò stante il carattere sperimentale dell’ECM. 

8. Significa che non succede niente? 

No. Il decreto-legge PNRR 152/2021 obbliga di soddisfare il fabbisogno crediti nel triennio ECM per almeno il 70% altrimenti la tutela della polizza non scatta.  

9. Questo vale soltanto per il triennio 2020-2022? 

L’obbligo vale dal triennio 2023-25 ma si riflette già sul triennio in essere 2020-22: i medici dirigenti del Servizio sanitario hanno residui cinque mesi per ottenere il 70% dei crediti da acquisire. Se non succede questo, nel 2023 non si troveranno nella condizione di fruire delle coperture assicurative Rc proprie o stipulate dall’azienda, inclusa l’autoassicurazione. 

10. Perché è necessaria una formazione continua?  

L’obiettivo della formazione è rivoluzionare le coscienze e tenere costantemente aggiornato il personale che deve trovarsi pronto a fronteggiare le emergenze sul campo. Essere adeguatamente formato e aggiornato per rispondere al diritto del paziente di essere curato è un dovere dello specialista. Non solo: la formazione permette al professionista sanitario di acquisire informazioni che lo tutelano nello svolgimento del proprio lavoro. 

Shopping Cart